1. Il regolamento del Forum è stato ripristinato e aggiornato, lo puoi trovare in ogni momento in basso a destra cliccando su "Termini e Condizioni d'uso del sito". Ti preghiamo di leggerlo e di rispettarlo per mantenere il forum un luogo piacevole ed accogliente per tutti. Grazie!
    Chiudi

Sulla omosessualità

Discussione in 'Attualità e Cultura' iniziata da nosferatu666, 2 Dicembre 2008.

Status Discussione:
Chiusa ad ulteriori risposte.
  1. Xan

    Xan
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    23 Agosto 2008
    Messaggi:
    5.181
    "Mi Piace" ricevuti:
    88

    27 Dicembre 2008

    E' inutile che motivi il tuo pensiero. Muro muro.
    Mentre c'è chi argomenta, c'è chi risponde "ma non mi puoi confrontare l'omosessualità con la pedofilia, ma scherzi???"

    e discutere così non ha senso
     
  2. Xan

    Xan
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    23 Agosto 2008
    Messaggi:
    5.181
    "Mi Piace" ricevuti:
    88

    27 Dicembre 2008

    Illegale?? non avevo letto :shock: ma cosa c'entra!
    Omosessualità NO? Ma scusa perchè LA PEDOFILIA DEVE SFOCIARE NECESSARIAMENTE IN UNA VIOLENZA, DUNQUE ILLEGALE, E L'OMOSESSUALITA' AVVIENE TRA 2 PERSONE CONSENSIENTI? NON PUO' AVVENIRE ANCHE TRA 2 PERSONE NON CONSENSIENTI? NON E' VIOLENZA ANCHE QUELLA?
     
  3. Monk

    Monk
    Expand Collapse
    To be a rock and not to roll

    Registrato:
    3 Maggio 2005
    Messaggi:
    62.630
    "Mi Piace" ricevuti:
    99.203

    27 Dicembre 2008

    Muro muro una fava, se permetti, ho argomentato e anche abbastanza nelle pagine precedenti. Quello che non vuoi capire è che la discriminante è la violenza che tu utilizzi per avere un rapporto sessuale con un minore, diversamente dal rapporto tra due adulti gay. Tu continui a dire, è un orientamento sessuale. Vuoi che ti dica di sì? Perfetto, ma è illegale. E a questo proposito:

    Ecco come:

    [FONT=Arial,Helvetica]"Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù"

    Art. 1
    Modifiche al Codice Penale


    1. Nella sezione I del Capo III del titolo XII del libro secondo del Codice Penale, dopo l'articolo 600 sono inseriti gli articoli da 600-bis a 600-septies introdotti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

    Art. 2.
    Prostituzione minorile


    1. Dopo l'articolo 600 del Codice Penale è inserito il seguente:
    "Art. 600-bis. - (Prostituzione minorile) - Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a dieci milioni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto".

    2. All'articolo 12 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunti in fine i seguenti commi:
    "3-bis. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, qualora abbia notizia che un minore degli anni diciotto esercita la prostituzione, ne dà immediata notizia alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore e può proporre al tribunale per i minorenni la nomina di un curatore. Il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti utili all'assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero e al reinserimento del minore. Nei casi di urgenza il tribunale per i minorenni puà procedere d'ufficio.
    3-ter. Qualora un minore degli anni diciotto straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima di uno dei reati di cui agli articoli 600-bis e 600-ter del Codice Penale, il tribunale per i minorenni adotta in via di urgenza le misure di cui al comma 3-bis e, prima di confermare i provvedimenti adottati nell'interesse del minore, avvalendosi degli strumenti previsti dalle convenzioni internazionali, prende gli opportuni accordi, tramite il Ministero degli Affari Esteri, con le autorità dello Stato di origine o di appartenenza".

    Art. 3
    Pornografia minorile


    1. Dopo l'articolo 600-bis del Codice Penale, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente:
    "Art. 600-ter - (Pornografia minorile) - Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. Alla stessa pena soggiace chi commercia il materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque distribuisce o divulga, anche per via telematica, materiale pornografico di cui al primo comma o notizie finalizzate allo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cento milioni. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nei commi precedenti, cede ad altri a titolo oneroso materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire cinque milioni".

    Art. 4.
    Detenzione di materiale pornografico

    1. Dopo l'articolo 600-ter del Codice Penale, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:
    "Art. 600-quater - (Detenzione di materiale pornografico). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter, si procura consapevolmente o comunque dispone di materiale pornografico avente per oggetto minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a lire tre milioni".

    Art. 5
    Turismo sessuale


    1. Dopo l'articolo 600-quater del Codice Penale, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, è inserito il seguente:
    "Art. 600-quinquies - (Turismo sessuale) - Chiunque organizza, favorisce o propaganda viaggi verso l'estero finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori degli anni diciotto è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni".

    Art. 6
    Circostanze aggravanti ed attenuanti


    1. Dopo l'articolo 600-quinquies del Codice Penale, introdotto dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:
    "Art. 600-sexies - (Circostanze aggravanti ed attenuanti) - Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal fratello, dalla sorella o da altri parenti fino al quarto grado, dal tutore o da persone a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, vigilanza, custodia, lavoro ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni. La pena è altresì aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore in stato di infermità o di minorazione psichica, naturale o provocata. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà".

    Art. 7
    Pene accessorie


    1. Dopo l'articolo 600-sexies del Codice Penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:
    "Art. 600-septies - (Pene accessorie) - È disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti connessa ai delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quinquies, nonché la revoca della licenza di esercizio. Nel caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies è sempre ordinata la confisca di cui all'articolo 240".

    Art. 8
    Tratta di minori


    1. All'articolo 601 del Codice Penale è aggiunto, alla fine, il seguente comma:
    "Alla stessa pena soggiace chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione".

    Art. 9
    Fatto commesso all'estero


    1. L'articolo 604 del Codice Penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 604 - (Fatto commesso all'estero) - Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano ovvero da cittadino straniero in concorso con cittadino italiano ovvero in danno di cittadino italiano".

    Art. 10
    Arresto obbligatorio in flagranza


    1. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del Codice di Procedura Penale, sono aggiunte in fine le parole:
    "delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, e delitto di turismo sessuale previsto dall'articolo 600-quinquies del Codice Penale".

    Art. 11
    Disposizioni processuali


    1. All'articolo 392, comma 1-bis, del Codice di Procedura Penale, dopo le parole: "Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti:
    "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".
    2. All'articolo 398, comma 5-bis, del Codice di Procedura Penale, dopo le parole: "ipotesi di reato previste dagli articoli" sono inserite le seguenti:
    "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".
    3. All'articolo 472, comma 3-bis, del Codice di Procedura Penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti:
    "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".
    4. All'articolo 498, comma 4, secondo periodo, del codice di procedura penale, le parole:
    "può avvalersi" sono sostituite dalle seguenti: "si avvale".
    5. All'articolo 609-decies, primo comma, del Codice Penale, dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, 600-ter, 600-quinquies".

    Art. 12
    Accertamenti sanitari


    1. All'articolo 16, comma 1, della legge 15 febbraio 1996, n. 66, dopo le parole: "per i delitti di cui agli articoli" sono inserite le seguenti: "600-bis, secondo comma,".

    Art. 13
    Attività di coordinamento


    1. Sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta ai sensi del comma 3.
    2. Le multe irrogate, le somme di denaro confiscate e quelle derivanti dalla vendita dei beni confiscati ai sensi della presente legge sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e destinate, nella misura di due terzi, a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e riabilitazione dei minori degli anni diciotto vittime dei delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del Codice Penale, introdotti dagli articoli 2, comma 1, 3, 4 e 5 della presente legge. La parte residua del fondo è destinata al recupero di coloro che, riconosciuti responsabili dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo comma, e 600-quater del Codice Penale, facciano apposita richiesta. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
    3. Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
    a) acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale ed internazionale, sull'attività svolta per la prevenzione e la repressione e sulle strategie di contrasto programmate o realizzate da altri Stati;
    b) promuove, in collaborazione con i Ministeri della Pubblica Istruzione, della Sanità, dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, di Grazia e Giustizia e degli Affari Esteri, studi e ricerche relativi agli aspetti sociali, sanitari e giudiziari dei fenomeni di sfruttamento sessuale dei minori;
    c) partecipa, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, agli organismi comunitari e internazionali aventi compiti di tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale.
    4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di lire cento milioni annui. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1997 e le relative proiezioni per gli anni 1998 e 1999. Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.[/FONT]
     
  4. Monk

    Monk
    Expand Collapse
    To be a rock and not to roll

    Registrato:
    3 Maggio 2005
    Messaggi:
    62.630
    "Mi Piace" ricevuti:
    99.203

    27 Dicembre 2008

    Poi parli tu di muromuro? Certo che anche un omosessuale può violentare. Ho detto "fino a prova contraria", cioè in caso di rapporto consenziente, cosa che non ci può essere nel caso di un minore in quanto non capace di decidere secondo la legge.
     
  5. Xan

    Xan
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    23 Agosto 2008
    Messaggi:
    5.181
    "Mi Piace" ricevuti:
    88

    27 Dicembre 2008

    Monk, dire che un orientamento sessuale è illegale è una grande stronzata, e poco mi frega che copi e incolli il codice penale.
    Il pedofilo potrebbe anche non violentare nessuno, allora perchè è pedofilo IL SUO ORIENTAMENTO E' ILLEGALE?

    E poi quelle sono NORME contro lo sfruttamento sessuale dei minori

    Praticamente stai dando per implicito che chiunque sia pedofilo arrivi alla violenza e quindi egli stesso è ILLEGALE.

    Chi ha una pistola deve essere arrestato perchè di sicuro potrebbe uccidere è quindi va arrestato.
     
  6. Necrophelia

    Necrophelia
    Expand Collapse
    Sleepwalker

    Registrato:
    23 Giugno 2007
    Messaggi:
    6.144
    "Mi Piace" ricevuti:
    1

    27 Dicembre 2008

    senti Xan, è la seconda volta oggi che ti rivogli a me con questo tono, per favore ti invito alla calma perchè con me non ce n'è bisogno, ok? ;)
    Io non ho espresso nessuna idea di pedofilia, e la mia domanda era provocatoria proprio per questo. ma siccome poi dite:

    che significa questa frase allora? :sgrat: se il pedofilo poi comunque sfocia in violenza, non è un'orientamento sessuale...non può esserlo se non è come si diceva giustamente molti post fa, lesivo per terzi...
    se la pedofilia non può esser sana (e l'avevo virgolettato apposta, nel senso di cui sopra) come fate a definirlo orientamento sessuale? In questo caso è proprio una devianza, pari a quello che non riesce ad avere una sessualità sana con le donne/uomini e l'unico modo in cui riesce a fare è violentarle/li...:)
     
  7. Monk

    Monk
    Expand Collapse
    To be a rock and not to roll

    Registrato:
    3 Maggio 2005
    Messaggi:
    62.630
    "Mi Piace" ricevuti:
    99.203

    27 Dicembre 2008

    Aaaah, stavi parlando di un ipotetico individuo che è pedofilo, ma non esercita!!! Mica l'avevo capito. Pensa, io parlavo di pedofilo che sfoga i propri bisogni, non credevo proprio che si stesse discutendo in via così ipotetica. L'omosessuale naturalmente tromberebbe con qualsiasi cosa respira, ma qui parliamo di un supposto pedofilo che ha un istinto, ma non lo sfoga (lecito, può essere, lo ammetto). Ho letto con poca attenzione.
    Una cosa sola: ci rendiamo conto che stiamo discutendo di miliardi di supposizioni che per forza di cose non rappresentano il contesto generale, ma delle mere situazioni ipotetiche formulate nella nostra testa?
     
  8. Fux89

    Fux89
    Expand Collapse
    All Cats Are Beautiful

    Registrato:
    2 Novembre 2008
    Messaggi:
    2.412
    "Mi Piace" ricevuti:
    856

    27 Dicembre 2008

    @ Monk

    Forse non mi sono spiegato. Lo sfruttamento di minori, inteso sia come sfruttamento per la creazione di materiale pornografico, sia come sfruttamento a scopo di prostituzione, la violenza sessuale su minori, il rapporto sessuale con minori di un'età per cui non possono aver consapevolezza di ciò che fanno (in questo caso, anche se non viene usata violenza) sono tutte attività illegali, ed è giusto che lo siano. La mia obiezione era un'altra. Come può il semplice fatto di provare attrazione verso una categoria di persone (in questo caso, i bambini) essere considerato illegale? E' assurdo. Se una persona prova attrazione sessuale per i bambini, ma non commette alcun atto di violenza, sfruttamento o coercizione verso i bambini, non commette nulla di illegale. E' l'azione violenta o, comunque, imposta contro il bambino che è sbagliata.

    Quando io provo attrazione per una ragazza, non è che commetto un reato perché lei non me la vuol dare, mentre commetto un reato nel momento in cui, nonostante lei non ci stia, io utilizzo la forza per far sesso con lei (si chiama stupro...).

    Le azioni possono essere legali e illegali, i sentimenti, i pensieri, l'attrazione sessuale no.
     
  9. Monk

    Monk
    Expand Collapse
    To be a rock and not to roll

    Registrato:
    3 Maggio 2005
    Messaggi:
    62.630
    "Mi Piace" ricevuti:
    99.203

    27 Dicembre 2008

    Ok, va bene, va bene. Però qui parliamo, per favore, di etero, omo e pedo che compiono un atto, sennò rimaniamo sempre nel campo delle teorie. Logico che chi non commette i reati sopra riportati non è perseguibile.
     
  10. Fux89

    Fux89
    Expand Collapse
    All Cats Are Beautiful

    Registrato:
    2 Novembre 2008
    Messaggi:
    2.412
    "Mi Piace" ricevuti:
    856

    27 Dicembre 2008

    Bene, basta mettersi d'accordo:) Io avevo solo risposto ad una tua affermazione, in cui dicevi che l'orientamento sessuale pedofilo è illegale, e mi sembrava giusto precisare che è illegale metterlo in atto, non avere quel determinato orientamento sessuale.

    Detto questo, se si parla di azioni, è evidente che due (o più) persone adulte e consenzienti possono fare tutto ciò che vogliono finché non coinvolgono terzi. Mentre una o più persone non possono fare ciò che vogliono nel momento in cui il loro comportamento coinvolge qualcun altro che non è consenziente (e parlo in generale, non solo in campo sessuale).
     
  11. Monk

    Monk
    Expand Collapse
    To be a rock and not to roll

    Registrato:
    3 Maggio 2005
    Messaggi:
    62.630
    "Mi Piace" ricevuti:
    99.203

    27 Dicembre 2008

    Benissmo, siamo totalmente in accordo ora.
     
  12. Xan

    Xan
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    23 Agosto 2008
    Messaggi:
    5.181
    "Mi Piace" ricevuti:
    88

    27 Dicembre 2008

    Ah, e già è diverso, però mi pare a me che ORA si vuol parlare di questo, anche perchè da ciò che avevo capito si parlava di etero, omo e pedo in se, nessuno ha affermato..."parliamo di questi orientamenti sessuali, e dell'atto che ne segue". Anzi si è subito distinto dall'essere omo, etero e pedo, all'atto che ne consegue, sia esso reato oppure no. Ovviamente se scrivi questo orientamento sessuale è illegale non credo abbia molto senso.
     
  13. feanor1986

    feanor1986
    Expand Collapse
    New Member

    Registrato:
    29 Aprile 2005
    Messaggi:
    258
    "Mi Piace" ricevuti:
    0

    30 Dicembre 2008

    Sinceramente mi sembra che ogni volta che si tocca il paragone omosessualità pedofilia si arrivi a confondere orientamento sessuale e etica.
    mi sembra evidente che in entrambi i casi si tratta di un orientamento sessuale ma la società ha deciso di dichiarare illegale la pratica di attività sessuali su bambini da parte di pedofili perchè la considera eticamente inacettabile e dannosa alla società stessa. questo vale anche per lo stupro, che, in tutte le sue forme, è assai più diffuso e in famiglia spesso tacitamente tollerato rispetto alla pratica pedofila. la differenza come dice xan a mio avviso sta nel fatto che essendo considerati i bambini non consenzienti questo orientamento sessuale non può avere uno sfogo lecito e dunque spesso può sfociare nella violenza.. questo però non può essere alzato a bandiera ( metto le mani avanti, non ho detto che lo abbiate fatto) di un discorso sulla normalità/anormalità che a mio avviso può prescindere dall'etica anche perchè penso che nessuno si sogni di definire anormale l'eterosessualità in quano può portare allo stupro! è una questione di piani di giudizio!
     
    #793
    Ultima modifica: 30 Dicembre 2008
  14. Xan

    Xan
    Expand Collapse
    Well-Known Member

    Registrato:
    23 Agosto 2008
    Messaggi:
    5.181
    "Mi Piace" ricevuti:
    88

    31 Dicembre 2008

    Infatti vado contro ogni categorizzazione tra normalità/anormalità. Io ho soltanto parlato di orientamenti sessuali, stop
     
  15. Vecchianutria

    Vecchianutria
    Expand Collapse
    New Member

    Registrato:
    5 Gennaio 2009
    Messaggi:
    29
    "Mi Piace" ricevuti:
    0

    5 Gennaio 2009

    Purtroppo gran parte del mondo è ancora tremendamente cieco su questo fronte.
    Viviamo in un contesto sociale dove domina lo stereotipo del macho latino che fa il finto figaiolo, si vanta di avere il cazzo lungo e non perde occasione di insultare quelli che lui chiama 'froci' o 'culattoni' tutte le volte che gli si presenta l' opportunità.
    La vera realtà è che questo tipo di persona (che spesso e volentieri coincide con la figura del truzzo tipico), se persona la si può chiamare, nasconde un' omosessualità che tenta in tutti i modi di reprimere ostentando la sua 'mascolinità'.
    Ciò è particolarmente indicativo per delineare un profilo generale dei comportamenti degli ecclesiastici capeggiati dall' improponibile Palla Bianca d' Oltretevere, che a modo loro aborriscono (solo ufficialmente, si intende) ogni forma di espressione omosessuale.
    La realtà poi dimostra che i nostri AMATISSIMI prelati non disdegnino affatto farsi un bel giro a transessuali o, peggio, infilzarsi qualche chirichetto che per colpa sua riporterà danni psichici irreparabili... l' importante è che poi in pubblico si dimostrino tradizionalisti e dogmatici (dei sant' uomini di altri tempi verrebbe da dire), vero? 8-]
    In definitiva, ogni eterosessuale che si senta tale fino in fondo dovrebbe avere l' empatia necessaria per pensare 'e se fossi nato io gay?'.

    Magari ci fossero al mondo meno di questi ipocriti petulanti e più gay!
    Ah dimenticavo, a scanso di equivoci io sono etero e fidanzato:)
     
Status Discussione:
Chiusa ad ulteriori risposte.

Condividi questa Pagina